Ci riferiamo, dunque, all’imposta a monte totalmente o parzialmente recuperabile secondo le ordinarie regole sulla detraibilità . Una volta determinata questa quantità , l’applicazione del pro-rata di detraibilità consente di individuare l’esatto ammontare che potremo confrontare con l’IVA a debito per il calcolo finale.
Ma come si determina il pro-rata? Occorre eseguire una frazione, in cui al numeratore inseriremo la base imponibile delle operazioni “imponibili†e “non imponibili†fatturate nell’anno, mentre al denominatore conteremo il fatturato imponibile, non imponibile ed esente.
Il risultato, da arrotondarsi all’unità , èla percentuale che ci occorre conoscere.
Immaginiamo, percià², che un’impresa fatturi nel corso dell’anno 100.000 euro di operazioni imponibili, 20.000 di non imponibili e 30.000 di esenti: il pro-rata sarà pari all’ottanta percento. Se perciಠl’imposta teoricamente detraibile èpari a duecentomila euro, di fatto ne potremo detrarre solo centosessantamila.
Chiaramente, questi conteggi si possono fare solo dopo che il periodo d’imposta si èconcluso, all’interno della dichiarazione. Per questo motivo, nel corso dell’anno si utilizzerà in via provvisoria il pro-rata definitivo dell’anno precedente, per poi fare i conguagli del caso direttamente in dichiarazione. Nel primo anno di attività , in assenza di precedenti, occorre adottare un pro-rata provvisorio determinato in via presuntiva.
Va, infine, segnalato che qualora i soggetti passivi eseguano operazioni esenti in via puramente occasionale oppure, al contrario, siano le operazioni imponibili ad essere occasionali, non èobbligatorio adottare il complesso meccanismo del pro-rata. Naturalmente, sul concetto di “occasionalità †le possibilità di controversie fra l’Agenzia delle Entrate e il contribuente sono elevate.