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Differenze fra possesso e proprietà 

Il possesso èuno stato di fatto, una situazione oggettiva che non corrisponde necessariamente ad un diritto reale.

Le caratteristiche del possesso sono il “corpus possessionis” e l’“animus possidendi”: il primo requisito consiste nella materiale detenzione del bene considerato (elemento oggettivo), mentre il secondo fa riferimento allo stato d’animo del possessore (elemento soggettivo), il quale si ritiene in diritto di utilizzare e godere di quel bene in maniera piena ed esclusiva, come il titolare del diritto di proprietà .


Naturalmente, nella maggior parte dei casi il possessore èveramente il legittimo proprietario del bene; ma non necessariamente: anche un ladro, infatti, puಠpresentare i due requisiti descritti.

E, al di là  delle fattispecie penali, anche le persone in buona fede possono trovarsi in situazioni particolari. Immaginiamo che Tizio e Caio smarriscano due borse identiche in un affollato convegno. Tizio ritrova la borsa di Caio, la scambia per la propria e se la porta via, in perfetta buona fede: il proprietario di quella borsa èCaio, ma il possessore èTizio.

Naturalmente, la fattispecie del possesso va distinta da quella della mera detenzione (quando èpresente il corpus possessionis ma non l’animus possidendi): ad esempio, se Sempronio presta la bicicletta o affitta la casa a Mevio, quest’ultimo detiene il bene ma non ne èil possessore, poichè pacifico che il proprietario resta Sempronio.


Il nostro codice civile tende a tutelare le situazioni effettive: per questioni di semplicità  nei rapporti civili, esiste una serie di situazioni in cui, partendo da una situazione di fatto, nascono dei diritti come conseguenza; ed èanche il caso del possesso.
Come infatti approfondiremo nel prossimo articolo, per i beni mobili non registrati vale la regola “possesso vale titolo”; per tutti gli altri beni, invece, vale il notissimo principio dell’usucapione che deriva dall’usufrutto.