Questa legge, infatti, ha istituito un nuovo articolo all’interno del Codice Civile, il n. 2215-bis, che stabilisce a chiare lettere che “i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta èobbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informaticiâ€.
La disposizione ètutt’altro che sorprendente: va ad inserirsi in una matassa di altre norme emanate negli anni passati che conducono nella stessa direzione, ossia quella del risparmio di carta per assolvere agli obblighi di legge.
I motivi non sono tanto di carattere ecologico quanto di praticità : si tratta di liberare gli archivi delle imprese da sterminate distese di faldoni e di raccoglitori, con un risparmio interessante anche da un punto di vista economico.
La nuova legge, dunque, assicura alle scritture contabili tenute con modalità informatiche la stessa valenza civilistica delle tradizionali scritture cartacee: esse dunque possono fare piena prova contro l’imprenditore che le ha tenute e, se tenute regolarmente, possono fornire prova anche a suo favore.
Inoltre possono consentirgli di ottenere dal tribunale un’ingiunzione di pagamento ai danni del debitore moroso quando ne ricorrono le condizioni di legge e, particolare da non trascurare, evitare un’imputazione per bancarotta in caso di fallimento, inevitabile quando le scritture contabili non sono tenute regolarmente.
Ma oltre alle scritture contabili, il discorso vale anche per i libri sociali la cui tenuta èobbligatoria per le società di capitali, come il libro soci.
Vediamo dunque di chiarire, alla luce delle tante norme esistenti, il quadro degli adempimenti da rispettare per mantenere una contabilità informatizzata.