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Direzione e coordinamento: casi di responsabilità  extracontrattuale

La complessa disciplina su controllo e collegamento descritta negli articoli precedenti non ha esaurito le esigenze di trasparenza a favore dei terzi e dei soci di minoranza.

Per questo motivo, in occasione della grande riforma del diritto societario del 2003, sono stati aggiunti nel codice civile ben otto nuovi articoli, introduttivi di altre prescrizioni.


Il pacchetto di nuove regole si applica in tutti i casi in cui una società  èsoggetta a “direzione e coordinamento” di un’altra.

Questo nuovo concetto giuridico non èin alcun modo definito, lasciandone il significato all’interpretazione degli addetti ai lavori. In tutti i casi, direzione e coordinamento sono presunti (fino a prova contraria) quando vi sia l’obbligo di redazione del bilancio consolidato o, comunque, quando vi siano ipotesi di controllo.
Le relative responsabilità , per di pià¹, si estendono anche ai soggetti che, in caso di danni a terzi, abbiano preso parte al fatto lesivo o ne abbiano consapevolmente tratto beneficio. Ma esattamente a quali responsabilità  si fa riferimento?

I soci di minoranza di una società  soggetta a direzione e coordinamento da parte di un’altra e i relativi creditori possono agire per il risarcimento dei danni contro quest’altra qualora essa abbia sfruttato il suo “potere” per abbattere la redditività  della prima oppure l’integrità  del suo capitale sociale, violando i principi di corretta gestione. Questo avviene, in definitiva, quando la strategia della holding danneggia la società  satellite.


Si tratta di ipotesi di responsabilità  extracontrattuale (art. 2043 cod. civ.), per cui si applica la relativa disciplina.

Il risarcimento non èperಠdovuto quando l’azione della holding ègiustificata da ragioni di interesse collettivo dell’intero gruppo, e in tutti i casi èpossibile agire contro di essa solo in via sussidiaria rispetto alla stessa società  soggetta a direzione e coordinamento.