L’usufruttuario di un terreno, per esempio, potrà coltivarlo e fare ciಠche desidera dei frutti del suo lavoro; allo stesso tempo, perà², tutte le spese sostenute per la coltivazione e, in generale, gli oneri legati al terreno ricadranno su di lui e non sul titolare del diritto di proprietà (il “nudo proprietarioâ€). Il discorso vale anche dal punto di vista fiscale: sarà l’usufruttuario e non il nudo proprietario a dichiarare il reddito di quel terreno e a pagare l’eventuale ICI.
In linea di massima, dunque, l’usufruttuario puಠimpiegare il bene nel modo che egli preferisce. Esiste, perà², un ineludibile vincolo di legge: la destinazione economica del bene non puಠessere cambiata. Se Tizio concede un appartamento in usufrutto a Caio, dunque, quest’ultimo non potrà mutarne la destinazione d’uso e affittarlo a terzi come ufficio.
L’usufrutto puಠriguardare qualsiasi tipo di bene: mobile e immobile, materiale o immateriale. Puಠanche consistere in un insieme di beni, e a questo proposito una certa attenzione da parte del legislatore èriservata all’usufrutto d’azienda.
In linea teorica, perà², sono esclusi dall’usufrutto i beni fungibili e consumabili. Se infatti Tizio concede in usufrutto a Caio un bene per dieci anni, alla scadenza Caio dovrà restituirgli quel bene e nessun altro.
Un concetto parzialmente diverso, e comunque del tutto lecito, èinvece quello del cosiddetto “quasi-usufruttoâ€, che ha per oggetto beni fungibili, come ad esempio una somma di denaro. In quest’ipotesi, alla scadenza Caio non èobbligato a restituire esattamente le banconote ricevute a suo tempo, bensଠaltrettante di uguale valore.