Gli assegni familiari “vecchio stileâ€, infatti, sono ancora oggi erogati dall’INPS, ma sono riservati ad un insieme molto modesto di cittadini; la relativa istanza va inoltrata direttamente all’INPS.
Per fruirne, èrichiesto innanzitutto di non rientrare fra i potenziali beneficiari degli assegni per il nucleo familiare e in secondo luogo di appartenere ad una delle due seguenti categorie: coltivatori diretti, mezzadri e coloni; pensionati delle Gestioni Speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).
Si ha diritto a richiedere l’assegno se non si superano a livello familiare determinate soglie reddituali rideterminate annualmente dall’INPS e purchè vi siano uno o pi๠familiari a carico del richiedente.
I familiari a carico interessati sono: il coniuge, anche se legalmente separato (solo per i pensionati delle gestioni speciali); i figli ed equiparati (inclusi i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge nonchè i minori oggetto di affidamento); i nipoti (sia di nonno che di zio), i fratelli e le sorelle.
Nipoti, fratelli e sorelle, perà², devono essere minorenni, studenti delle superiori fino a ventuno anni, studenti universitari fino a ventisei anni (purchè non fuoricorso), oppure inabili al lavoro.
Per quanto riguarda i limiti reddituali, va precisato che ne devono congiuntamente essere rispettati due: uno calcolato sulla base del reddito personale del richiedente e l’altro calcolato sui redditi di tutta la famiglia.
Il punto pi๠critico della disciplina degli assegni familiari, e che ne ha determinato la decadenza irreversibile, èl’entità dell’importo erogato, fissata molti anni fa e mai pi๠rivalutata: € 10,21 mensili per familiare, ridotti a € 8,18 per coltivatori diretti, braccianti e mezzadri non pensionati.