Le cooperative sono sempre state tutelate dal nostro ordinamento sotto vari punti di vista (esiste, d’altronde, anche una prescrizione costituzionale in tal senso), e in particolare hanno sempre goduto di importanti agevolazioni fiscali.
Tuttavia, con il passare degli anni molte coop hanno perso la loro immagine tradizionale di piccole società con radicamento locale destinate a raccogliere e dividere gli sforzi dei lavoratori (si pensi alle cooperative agricole o a quelle edilizie) e sono divenute dei veri giganti in grado di competere con le stesse società per azioni sul mercato nazionale e oltre i suoi confini.
Cosicchè, nel 2003, la grande riforma del diritto societario, fra le altre cose, ha stabilito di suddividere le società cooperative in due categorie ben distinte: le cooperative a mutualità prevalente e quelle a mutualità non prevalente (o “cooperative diverseâ€, come si dice pi๠frequentemente).
Le agevolazioni tributarie sono ora riservate solo alla prima tipologia di impresa, la quale, secondo il legislatore, èla sola che ha mantenuto i tratti originari del movimento cooperativo e che dunque merita la tutela prescritta dalla nostra Costituzione.
Prima di indicare in cosa consistano i tratti distintivi di una cooperativa a mutualità prevalente, specifichiamo in cosa consiste la principale agevolazione tributaria prevista: il 70% del reddito risultante dalla dichiarazione non èsoggetto a tassazione, in quanto lo èsolo il 30% rimanente; nelle cooperative diverse, invece, èdetassato solo il 30% dei redditi destinati alle eventuali riserve indivisibili.