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Esclusione del socio in una SNC

Fra le varie situazioni che possono portare la società  in nome collettivo a perdere un componente della compagine sociale, l’esclusione èl’ipotesi pi๠delicata, e puಠdar luogo a pesanti strascichi giudiziari: gli altri aderenti, infatti, nella sostanza cacciano un socio e liquidano la sua quota.

Dobbiamo distinguere nettamente, perà², due fattispecie: l’esclusione di diritto e l’esclusione facoltativa.


Nell’esclusione di diritto èla legge stessa a stabilire automaticamente la decadenza del socio dalla società  in nome collettivo, e dunque gli altri soci (e gli amministratori) si limitano a prenderne atto. Nell’esclusione facoltativa, invece, gli altri soci hanno un potere pi๠attivo: discutono e votano sulla questione.
L’esclusione di diritto èprevista in due casi: quello in cui il creditore personale del socio, avendo agito infruttuosamente sul suo patrimonio, ottiene la liquidazione della quota societaria dal giudice (nelle Snc avviene solo se c’ opposizione alla proroga del contratto sociale); e poi c’ l’ipotesi in cui il socio sia dichiarato fallito.

L’esclusione facoltativa del socio, invece, puಠessere deliberata: quando vi siano state sue gravi inadempienze (come il non aver eseguito i conferimenti); quando sia stato interdetto oppure dichiarato inabilitato; quando intervenga una giusta causa: si pensi al socio d’opera cui un infortunio impedisce di eseguire la sua prestazione.

La legge stabilisce come deve avvenire il procedimento di esclusione facoltativa: gli altri soci decidono a maggioranza (calcolata per teste e non per quote) e lo comunicano al destinatario della delibera; l’esclusione ha efficacia dopo trenta giorni dalla comunicazione.


In questo frattempo, perà², egli puಠopporsi in tribunale alla decisione e chiedere che, cautelativamente, la delibera sia congelata in attesa della sentenza.
Se i soci sono solo due e uno vuole cacciare l’altro, infine, non ci sarà  alcuna delibera bensଠun’istanza al tribunale.