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Fallimento e soci illimitatamente responsabili

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La presenza congiunta di tutti i requisiti descritti comporta come conseguenza la dichiarazione di fallimento. Tuttavia, ci sono anche altre ipotesi che possono ugualmente comportare l’avvio della procedura concorsuale.

Per esempio, il fallimento di una società  comporta anche il fallimento di tutti i soci illimitatamente responsabili. Si tratterà , dunque, principalmente di tutti i soci di una S.N.C. e dei soci accomandatari di una S.A.S oppure di una S.A.p.A.


Nelle S.R.L. e nelle S.p.A, invece, la regola generale èquella della responsabilità  limitata, che viene meno solo in un caso molto raro: quello in cui vi sia un unico socio che non abbia adeguatamente pubblicizzato questa situazione (per esempio indicando la dicitura “società  unipersonale” nella denominazione sociale) e non abbia versato l’intero capitale sociale.


Nelle cooperative, infine, la responsabilità  limitata èla regola esclusiva, senza eccezioni.
Ma c’ di pià¹: il socio illimitatamente responsabile puಠessere dichiarato fallito anche quando egli sia fuoriuscito dalla società  da meno di un anno, allorchè si dimostri che lo stato d’insolvenza sussisteva già  all’epoca in cui egli era socio (cosa che, peraltro, si presume fino a prova contraria).

Si vuole cioèimpedire che il singolo socio, vista la malaparata dell’azienda, receda oppure venda la sua quota a terzi per evitare di essere coinvolto nel fallimento.

L’anno si calcola dalla data in cui la fuoriuscita dalla società  èiscritta nel Registro delle Imprese. Qualora, dunque, tale adempimento non sia stato osservato, il socio potrebbe essere dichiarato fallito in qualunque momento.

Va ricordato, infine, che il fallimento del singolo socio non comporta mai il fallimento della società . Se perciಠTizio èsocio accomandatario sia della Alfa S.A.S. che della Beta S.A.S., il fallimento di Alfa comporterà  il fallimento di Tizio, ma la procedura non si estende fino a Beta.