In tal caso, puಠun terzo (magari il coniuge, o un fratello, o un amico) intervenire e curare gli interessi al posto dello sventurato, sebbene privo di qualsiasi potere di rappresentanza?
La risposta èpositiva, e ne danno conto gli articoli 2028 e seguenti del codice civile. Esattamente come nel caso di un rappresentante, pertanto, gli affari trattati in nome e per conto del “dominus†da parte del gestore producono effetti giuridici in capo al primo. Cosicchè, una volta che il dominus potrà riprendere ad occuparsi dei propri affari, non potrà comunque disconoscere le decisioni prese in sua vece dal gestore.
Perchè questo avvenga, tuttavia, ènecessario che siano rispettate congiuntamente svariate condizioni: in mancanza di questi presupposti si rientrerebbe in un caso analogo a quello del “falsus procurator†(colui che dichiara di essere delegato senza in realtà esserlo) e perciಠtutti gli effetti giuridici delle azioni compiute ricadrebbero unicamente sul gestore.
I requisiti richiesti sono: che il dominus sia in una situazione (provvisoria o duratura) per cui non sia in grado di badare da sè ai propri interessi; che il dominus non abbia espressamente vietato al terzo di farsi gestore; che quest’ultimo sia conscio di agire nell’esclusivo interesse del dominus e sia, ovviamente, in possesso della capacità legale di agire.
Soprattutto, occorre che gli atti compiuti dal gestore siano (o, perlomeno, appaiano prima di compierli) di effettivo interesse per il dominus e non vadano, dunque, a suo svantaggio.
Fonte: nostra elaborazione