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I diritti reali limitati di garanzia

Gli ultimi due diritti reali descritti dal codice civile sono il pegno e l’ipoteca. Sono diritti limitati, poichè si esercitano su un bene di proprietà  altrui, e al contrario dell’usufrutto, delle servit๠prediali e delle altre situazioni che abbiamo descritto, non presentano alcun potere di godimento sulla “res”, il bene su cui èfondato il diritto.


Il titolare del diritto di pegno o di ipoteca, infatti, non solo non puಠma soprattutto non deve permettersi in alcun modo di utilizzare il bene in questione, a rischio della denuncia per appropriazione indebita.

Non si tratta, infatti, di diritti reali di godimento bensଠdi garanzia. La loro funzione èquella di offrire una tutela pi๠forte a chi vanta un credito per un’obbligazione di tipo patrimoniale: difatti, il proprietario del bene ènormalmente il debitore mentre il titolare del diritto di garanzia èil suo creditore. In teoria, il debitore potrebbe ipotecare non la proprietà  bensଠaltri diritti reali sul bene, ma sono ipotesi rarissime.

Il vantaggio di pegno e ipoteca èche, nell’ipotesi in cui il debitore risultasse inadempiente, i creditori potranno chiedere al giudice di agire coattivamente sui beni dati in garanzia, e il ricavato della vendita all’asta di tali beni servirà  (dopo aver coperto le spese della procedura) a soddisfare costoro prima degli altri eventuali creditori.


In ogni caso, èrigorosamente vietato il patto con il quale le parti si dovessero accordare per cui, in caso di inadempienza del debitore, il bene dato in pegno o in ipoteca passa in proprietà  al creditore: questo per evitare abusi a danno del debitore, contrattualmente molto debole. Si tratterebbe del cosiddetto “patto commissorio” che, qualora venisse ugualmente stipulato, sarebbe radicalmente nullo e privo di effetti giuridici ai sensi dell’articolo 2744 del codice civile.