Una tesi legata all’atto postale, spiegava che ad avere valore era la data del ritiro del plico. Questa tesi èstata respinta perchè consentirebbe al contribuente, non recandosi all’ufficio, di impedire di fatto la notifica.Â
La situazione èquella in cui un contribuente si opponga ad una notifica perchè la comunicazione non èstata debitamente recapitata. L’amministrazione finanziaria non puಠaspettare che il cittadino, con un avviso di giacenza, vada materialmente a ritirare la notifica perchè potrebbe non ritirarla mai facendo in modo che l’atto non sia mai notificato. Un corto circuito che èstato sanato da un intervento normativo recente, dalla sentenza della Cassazione numero 2047 del 2 febbraio 2016.
Oggetto della controversia èla corretta individuazione del momento da cui far decorrere il termine per la proposizione del ricorso introduttivo avverso un atto impositivo emesso dall’Agenzia delle Entrate, notificato a mezzo posta direttamente dall’ufficio (articolo 14 della legge 890/1982).
A parere dell’amministrazione finanziaria, nel caso di specie, deve applicarsi il disposto dell’articolo 8, comma 4, legge 890/1982, secondo cui “la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data†di spedizione della raccomandata contente l’avviso di giacenza (alternativa al semplice avviso di giacenza) ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore.Alla stregua di tutte le considerazioni i giudici della Cassazione hanno ritenuto applicabile -non per via diretta ma analogica – la disposizione contenuta nell’articolo 8, comma 4, legge 890/1982.
Pertanto, “la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica ex art. 14 L. 890/1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all’indirizzo del destinatario, èquella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza (o, nel caso in cui l’agente postale abbia, ancorchè non tenuto, trasmesso l’avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest’ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anterioreâ€.