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Impugnazione licenziamento lavoratori a tempo determinato e co.co.co.

L’articolo 32 del collegato lavoro ha introdotto importanti novità  in merito ai termini previsti per l’impugnazione dei provvedimenti del datore di lavoro e che riguardano i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, inclusi i co.co.co.

In forza di questa norma, dunque, il recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa deve essere impugnato entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione.


I sessanta giorni decorrono a partire dalla data in cui il licenziamento viene comunicato al lavoratore in forma scritta, inoltre se nella lettera non vengono indicate le cause del provvedimento il termine decorre a partire dalla comunicazione della motivazione. L’impugnazione deve avvenire tramite un atto scritto che rende nota l’opposizione del lavoratore al licenziamento, anche tramite un’organizzazione sindacale.

La stessa norma, inoltre, prevede che l’impugnazione perde automaticamente efficacia nel caso in cui non èseguita, entro 270 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di conciliazione o arbitrato.

Inoltre, se il datore di lavoro non èdisposto a tentare la conciliazione o l’arbitrato oppure se non viene raggiunto l’accordo necessario al loro espletamento, scatta un ulteriore termine che riduce da 270 a 60 giorni i tempi per depositare il ricorso al giudice, pena la perdita della possibilità  di presentare il ricorso.