Le Snc sono tenute a registrare l’atto costitutivo entro i trenta giorni successivi alla sua stipulazione (ed entro lo stesso termine devono iscrivere ogni successiva modifica), e perchè l’atto sia registrabile occorre che sia redatto in forma pubblica o con scrittura privata autenticata.
Se l’iscrizione non avviene, sorgerà la figura della società in nome collettivo irregolare: la Snc esiste, ma si applicano a tutela dei terzi alcune regole particolari e derogatorie, che incidono sul regime di responsabilità patrimoniale.
Questo significa che il creditore sociale sarà tenuto ad agire prima sul patrimonio societario e solo in via sussidiaria sul patrimonio personale dei soci soltanto se sono loro stessi a domandarlo; in mancanza di una specifica richiesta, èlegittimo per il creditore agire immediatamente sui patrimoni personali.
Inoltre, il creditore personale del singolo socio, qualora il patrimonio di quest’ultimo sia insufficiente a soddisfarlo, ha diritto di chiedere la liquidazione della sua quota sociale, cosa normalmente inammissibile nelle Snc.
Per comprendere la motivazione di queste deroghe, occorre ricordare che l’iscrizione nel registro delle imprese ha per le Snc finalità di “pubblicità dichiarativaâ€: ciಠche èiscritto si presume conosciuto dai terzi, mentre ciಠche non èiscritto non èinvece in alcun modo opponibile nei loro confronti.
Naturalmente, una Snc irregolare puಠrimediare iscrivendosi in ritardo (e pagando le inevitabili sanzioni): la successiva regolarizzazione, tuttavia, ha efficacia solo verso il futuro, mentre per i profili di responsabilità emersi in precedenza rimarrà fino al loro esaurimento il regime di maggiore tutela verso i terzi.