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La riforma sulla mediazione civile (quarta parte)

Chiarite le premesse e il contorno della riforma, entriamo adesso nel cuore della questione analizzando il meccanismo della mediazione civile.

Quando, per obbligatorietà  di legge o per libera scelta di entrambe le parti in lite, si adisce la causa davanti ad un organismo di conciliazione, inizia un procedimento che, complessivamente non puಠmai superare i quattro mesi, sia che si concluda positivamente sia che la controversia si trascini successivamente in tribunale. Facile comprendere quanto i tempi siano quindi straordinariamente rapidi rispetto alla media delle cause civili.


L’organismo di conciliazione chiamato in causa nominerà  fra le sue fila il mediatore che si occuperà  della causa. Entro quindici giorni, costui dovrà  incontrare le parti in causa per conoscere la causa del contendere e le rispettive richieste. Questa prima fase èchiamata “facilitativa”, e il ruolo del mediatore èsemplicemente quello di favorire un incontro fra le volontà  delle parti perchè addivengano spontaneamente ad un accordo.


Se l’accordo non arriva, interviene la successiva fase “aggiudicativa”, in cui il mediatore assume un ruolo pi๠attivo ed espone la sua proposta di soluzione. Le parti hanno sette giorni di tempo per accettare o meno tale proposta. In caso di rifiuto di entrambi o anche di uno solo, il ricorso al tribunale diventa inevitabile.

Ma rifiutare rischia di essere controproducente: se il giudice emetterà  una sentenza che ricalca la famosa proposta aggiudicativa del mediatore, chi l’aveva rifiutata a suo tempo sarà  costretto a pagare le spese di giudizio, anche se fosse la parte vincitrice della causa.

Se invece le parti addivengono ad un accordo nella fase facilitativa oppure accettano la proposta del mediatore in quella aggiudicativa, la soluzione concordata assume la stessa valenza di una sentenza, èvincolante per i contendenti e chiude la questione definitivamente.