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Lavoro normale e straordinario

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L’orario di lavoro si distingue in normale e straordinario. In particolare, l’orario normale èpari a quaranta ore settimanali; per alcune categorie, perà², i contratti collettivi stabiliscono un orario normale pi๠ridotto.

L’orario normale, perà², non èda intendere in maniera rigida: i contratti collettivi possono infatti stabilire un periodo di riferimento (un mese o un bimestre, solitamente), e l’orario normale èdunque da intendersi come la media da non superare nel periodo considerato.

Ciಠvuol dire che èlegittimo fissare, poniamo, una settimana lavorativa di quarantacinque ore, se poi quella successiva non supera le trentacinque.


Il lavoro straordinario èinvece quello prestato oltre l’orario normale. I contratti collettivi stabiliscono le modalità  con cui esso viene prestato; in mancanza di accordi particolari, la legge stabilisce che esso sia compiuto dietro accordo fra datore e lavoratore e nel massimo di duecentocinquanta ore all’anno, e solo purchè vi siano comprovate ragioni tecnico-organizzative che giustifichino il ricorso allo straordinario.

Come remunerazione aggiuntiva per il lavoro straordinario, il dipendente ha diritto a riposi compensativi oppure ad una maggiorazione sullo stipendio, di entità  stabilita, ancora una volta, dai contratti collettivi.

In tutti i casi, in ogni singola settimana il periodo di lavoro non puಠsuperare il limite massimo di quarantotto ore, nemmeno sommando lo straordinario e le elasticità  proprie del lavoro normale all’interno del periodo di riferimento.


Nel corso dell’attività , il lavoratore ha diritto a periodiche pause per reintegrare le proprie energie psicofisiche.

Come sempre, sono i contratti collettivi a stabilire in dettaglio quando fruire di tali pause, ma anche la legge dice la sua, imponendo per esempio che tutti coloro la cui mansione si svolge al computer hanno diritto ad un quarto d’ora di riposo ogni due ore per non affaticare la vista.