Le azioni giudiziarie che il possessore puಠesperire vengono chiamate “azioni possessorieâ€. Naturalmente, se egli èanche proprietario del bene puಠintraprendere contemporaneamente le relative azioni petitorie.
Il codice civile prevede quattro generi di azione possessoria.
L’azione di reintegrazione (o di spoglio) èsercitata da chi possedeva (o anche soltanto deteneva) un bene che in seguito gli èstato portato via in modo violento o clandestino. L’azione puಠessere esercitata contro il sottrattore entro un anno dal fatto in caso di atto violento, o dalla scoperta nell’ipotesi di atto clandestino.
L’azione di manutenzione, invece, viene esercitata quando il bene èstato sottratto in modo non violento o non clandestino, oppure qualora esso sia tuttora detenuto dal possessore ma terzi soggetti molestino i suoi diritti, per esempio accampandone di propri. Si puಠagire presso il giudice entro un anno dall’inizio delle turbative.
La denunzia di nuova opera èl’azione con cui il possessore segnala che un terzo sta avviando, appunto, una nuova opera che puಠlimitare il suo godimento del bene: per esempio, sta costruendo un’abitazione davanti alla sua che gli ostruisce il panorama. àˆ possibile pretendere che siano apportate le contromisure necessarie, purchè l’opera non sia stata avviata da pi๠di un anno e comunque non sia già stata portata a termine.
Con la denunzia di danno temuto, infine, il possessore, temendo che si verifichi un sinistro sul bene posseduto, chiede ad un terzo di prevenirlo: èpossibile, ad esempio, chiedere al proprietario di un albero malato di abbatterlo prima che esso rovini sul proprio garage.