Molto pi๠rara e inaspettata èl’ipotesi che sia il creditore a correre il rischio di essere messo in mora: si verifichi cioèla situazione in cui il debitore, in totale buona fede, vorrebbe adempiere alla prestazione dovuta ma non puಠottemperare perchè il creditore non lo mette in condizione di farlo.
Si pensi, banalmente, al debitore che non puಠpagare quanto dovuto semplicemente perchè il creditore si rifiuta di prendere in mano il contante, oppure il venditore che deve consegnare una merce già pagata e non puಠfarlo perchè il cliente si rende irreperibile.
Gli articoli 1206 e seguenti del Codice Civile prevedono questa situazione e stabiliscono le contromisure che il debitore puಠassumere per mettersi comunque in regola.
La procedura èpiuttosto complessa, ma èsufficiente richiamare gli aspetti essenziali: occorre che un pubblico ufficiale (in genere l’ufficiale giudiziario), su incarico del debitore, offra formalmente al creditore di accettare l’adempimento; in caso di insuccesso, il bene o importo dovuto sarà depositato secondo le soluzioni pi๠opportune e dell’avvenuto deposita si dà notizia al creditore, intimandogli di ritirare quanto gli spetta.
Seguite queste disposizioni, il debitore non solo èliberato dall’obbligazione e dunque non gli si potrà mai contestare di essere inadempiente, ma addirittura potrà addebitare al creditore moroso tutte le spese sostenute: sia quelle legali che quelle per il deposito. Se, inoltre, il bene dovesse successivamente deperire o comunque essere danneggiato, la responsabilità ricadrà esclusivamente sul creditore e nessuna responsabilità potrà essere imputata alla controparte.