Per favorire queste soluzioni, il legislatore, come detto, ha apportato alcune modifiche, in tema di prededucibilità dei crediti e di reati fallimentari.
Sulla prima questione, il problema riguardava il fatto che l’articolo 111 L.F. prevede che i crediti sorti in occasione della procedura fallimentare sono prededucibili rispetto a tutti gli altri. Nulla, perà², si diceva sui crediti sorti nell’eventuale tentativo (evidentemente non andato a buon fine) di ristrutturare i debiti, i quali, pertanto, dovevano essere esclusi da ogni beneficio.
La modifica normativa, invece, ha ora previsto espressamente che il privilegio della prededucibilità si estenda anche ai finanziamenti bancari sorti precedentemente alla dichiarazione di fallimento a sostegno dei tentativi di accordo fra il debitore e i creditori, includendo fra l’altro anche la presentazione del progetto di concordato preventivo.
Non solo: la prededucibilità èstata riconosciuta anche all’80% dei finanziamenti dei soci e al compenso del professionista che abbia attestato la fattibilità del piano presentato dall’imprenditore in crisi.
Dal lato penale, invece, il rischio paventato èche chi avesse finanziato tali accordi (sfociati successivamente nel fallimento) potesse vedersi imputato del reato di bancarotta.
Anche qui la situazione ècambiata: pagamenti e operazioni eseguiti nell’ambito di un concordato preventivo o di un piano di risanamento sono ora espressamente esentati da qualsiasi responsabilità penale (ferme restando, perà², eventuali conseguenze sul piano civile).
Fonte: Il Sole 24 Ore