Innanzitutto, èstabilito un nuovo requisito per le cooperative a mutualità prevalente: per essere definite tali devono essere iscritte nell’apposito Albo, previo controllo dei requisiti.
Tale Albo era già previsto precedentemente, ma la mancata iscrizione non comportava finora una conseguenza tanto grave quanto l’impossibilità di essere riconosciute come società a mutualità prevalente, con i relativi benefici.
In compenso, tale iscrizione avviene ora come conseguenza automatica rispetto all’iscrizione al Registro delle Imprese: sarà infatti la Camera di Commercio a curare il passaggio successivo. Questo perಠavverrà solo con l’entrata in vigore definitiva della Comunicazione Unica per l’avvio di un’impresa, che non si verificherà prima del prossimo aprile: per le società che nasceranno prima, dunque, potrà esserci qualche difficoltà nell’iter burocratico.
àˆ stato soppresso l’obbligo di inviare annualmente il bilancio d’esercizio presso il suddetto Albo: il normale invio presso la Camera di Commercio, dunque, sarà sufficiente. In compenso, sorge un obbligo nuovo, e cioèl’invio dei dati di bilancio che comprovano l’esistenza del requisito della mutualità prevalente.
àˆ da precisare che la sanzione prevista per chi non dovesse adempiere a tali obblighi, nemmeno a seguito di formale diffida, consisterà nella sospensione semestrale del diritto di contrarre nuove obbligazioni nello svolgimento dell’attività : praticamente, poco meno di una sospensione totale delle operazioni.
Soppresso, infine, l’obbligo di indicare in tutti gli atti sociali e nella corrispondenza il numero di iscrizione all’Albo delle cooperative.