Si ricorda che, in assenza di previsioni precise, ogni socio èobbligato in parti uguali e che i beni conferiti, divenendo di proprietà della società , non sono pi๠utilizzabili in proprio dal conferente (salvo diversi accordi).
Quanto ai diritti che discendono dallo status di socio, distinguiamo quelli patrimoniali da quelli amministrativi.
I diritti patrimoniali sono innanzitutto quello alla partecipazione agli utili, che devono essere per legge divisi periodicamente in proporzione ai conferimenti, in genere una volta approvato il rendiconto annuale degli amministratori.
àˆ possibile stabilire criteri di suddivisione o tempistiche differenti. In ogni caso, perà², l’articolo 2265 fissa una regola inderogabile valida per qualsiasi tipo di società : il divieto del “patto leoninoâ€, con il quale il singolo socio ètotalmente escluso da utili e/o perdite.
Un dubbio irrisolto èse la nullità colpisca solamente l’accordo nel quale il socio èscluso dal 100% di utili e/o perdite o anche quelli che fissano percentuali molto simili (per esempio il 99%): poichè la legge non dice nulla, tali accordi alternativi dovrebbero essere considerati validi, seppure in questo modo si apra la strada a patti che nella sostanza non sono cosଠdiversi da quello leonino.
Altro diritto patrimoniale èquello al rimborso in occasione della liquidazione della società : una volta liquidato tutto l’attivo e saldati tutti i debiti, l’eventuale residuo viene ripartito fra i soci. Ancora una volta la ripartizione avviene in proporzione ai conferimenti, salvo che non si sia scelto di adottare regole diverse (e ferma restando la nullità del patto leonino).
Il medesimo discorso, infine, si applica nel caso in cui la Snc provveda al rimborso di parte dei conferimenti.