Nella maggior parte dei casi, anzi, già la semplice accettazione della proposta rende definitivo il contratto: si parla in tal senso di “contratti consensualiâ€, quando cioèèsufficiente l’incontro della volontà delle parti perchè sorga il contratto, e tutto ciಠche viene dopo (come il pagamento) èsolo una conseguenza.
Il discorso diviene perಠpi๠complesso nel momento in cui una persona esegue una proposta rivolta non ad un preciso destinatario bensଠverso la generalità dei terzi: si parla in tal senso di offerta al pubblico, o offerta “ad incertam personam†secondo l’antica dizione latina.
Ed èun caso frequentissimo. Per esempio, nel momento in cui un negoziante espone in vetrina un dato oggetto con tanto di cartellino del prezzo, a tutti gli effetti ha fatto alla generalità delle persone la proposta di stipulare un contratto di compravendita, specificando senza possibilità di errore sia il bene oggetto del potenziale scambio che il relativo corrispettivo.
Questo significa che nel momento in cui un qualunque cliente entrasse nel negozio e volesse acquistare quel bene a quel dato prezzo, il negoziante non potrà pi๠tornare indietro: non potrà nè ritirare la merce nè tantomeno tirare sul prezzo, perchè ormai l’incontro fra proposta e accettazione ègià avvenuto e il contratto ègià perfezionato e definitivo.
Questo significa che se il negoziante volesse aumentare il prezzo di vendita di un bene o addirittura ritirarlo dalla vetrina, dovrà farlo inderogabilmente prima che qualcuno si sia offerto di comprarlo.