Tale norma ètanto pi๠utile quando ricorre una delle numerose ipotesi in cui la legge prevede regole particolari, in deroga rispetto ai principi generali già descritti.
Innanzitutto, le Regioni possono individuare all’interno del proprio territorio i Comuni con forte vocazione turistica, con particolare attenzione alle città d’arte: per esse viene meno qualunque vincolo e i negozianti sono liberi di aprire i locali quando preferiscono.
Normalmente, perà², le Regioni fissano alcuni paletti: per esempio, possono limitare questa libertà di apertura ai periodi dell’anno con maggiore afflusso turistico, individuandoli con precisione; oppure possono stabilire che la deroga non riguardi tutti gli esercizi dei Comuni interessati, ma solo quelli situati nei quartieri storici o comunque in aree cittadine ben delimitate.
Un’altra deroga riguarda i negozi che vendono generi alimentari: se si presentano due o pi๠giorni festivi consecutivi, i Comuni possono fissare regole di deroga agli obblighi di chiusura, per venire incontro alle comprensibili esigenze della cittadinanza.
In generale, inoltre, il sindaco puಠugualmente stabilire delle deroghe se ricorrono gravi e rilevanti motivi, con riferimento a specifiche attività di vendita.
Infine, per numerose tipologie di esercizi commerciali, la legge stabilisce delle regole a parte di apertura, in totale o parziale deroga rispetto alle norme generali descritte: si tratta delle farmacie, dei distributori di benzina, dei locali artigianali, delle vendite fieristiche, delle edicole, della somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande (bar, gelaterie, pizze al taglio…) nonchè di numerose ipotesi minori.