All’interno degli spazi delimitati dalla legge e dal Comune di competenza, il singolo negoziante puಠpoi decidere liberamente gli orari di apertura al pubblico del locale; ovviamente il discorso riguarda solamente l’apertura al pubblico, mentre attività lavorative di altro genere (come la tenuta dei libri contabili o la pulizia degli ambienti) possono essere eseguite quando il commerciante preferisce.
Per alcune attività , inoltre, il Testo Unico prevede delle regole particolari in deroga rispetto alle norme generali. Vediamo, dunque, innanzitutto la cornice delle leggi generali, analizzando in seguito le deroghe.
Innanzitutto, il negozio non puಠessere tenuto aperto per pi๠di tredici ore al giorno. L’apertura non puಠmai avere inizio prima delle sette di mattina, nè perdurare oltre le ore ventidue. I locali, inoltre, devono restare chiusi nelle domeniche e in tutti i giorni festivi; il Comune puಠimporre la chiusura anche in una mezza giornata infrasettimanale.
Tuttavia, in tutte le domeniche di dicembre il negozio puಠessere aperto liberamente (una misura per favorire lo shopping natalizio), e inoltre il Comune puಠdeliberare la libera apertura dei negozi anche in altri giorni normalmente vietati, fino ad otto date nel corso dell’anno.
In determinate aree della città , inoltre, il Comune puಠugualmente stabilire regole particolari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali (per esempio, ammettendo liberamente l’apertura domenicale), ma la delibera va adottata solo dopo aver consultato le organizzazioni rappresentative degli esercenti e dei lavoratori dipendenti.