Un pensionato italiano residente all’estero non èsoggetto a doppia imposizione se esiste fra i due paesi un accordo: di fatto il pensionato paga le tasse nel paese di residenza.Â
Ma se l’INPS dovesse aver effettuato trattenute fiscali non dovute, il pensionato italiano, ha pieno diritto al rimborso Lo conferma l’Agenzia delle Entrate in merito all‘interpello 246/2019.
Al centro dell’interpello, il caso di un pensionato italiano residente in Spagna e iscritto regolarmente all’AIRE (anagrafe residenti italiani all’estero).Â
Il pensando aveva correttamente eseguito la procedura per spostare la residenza fiscale nel paese di riferimento compilando il modulo EP-I/4 dell’INPS.Â
Ma l’INPS aveva negato il rimborso sulle trattenute dell’anno in corso.Â
Generalmente le pensioni dei residenti all’esterosono sottoposte a detassazione con la tassazione nel Paese di residenza. E ciಠin merito ai trattati internazionali per evitare le doppie imposizioni fisclai.Â
Se dunque un pensionato che paga le tasse in un paese che ha un accordo con l’Italia contro la doppia imposizione, si trova di fronte alle trattenute fiscali non dovute dell’INPS, ha diritto al rimborso con l’INPS che ha operato in qualità di sostituto d’imposta.
Come chiedere il rimborsoÂ
Per chiedere il rimborso delle trattenute, ènecessario inoltrare la domanda al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara entro e non oltre il termine della decadenza di 48 mesi (pari a 4 anni) dalla data del versamento dell’imposta, secondo come stabilito dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 luglio 2013.
Stabilire la propria residenza fiscale in un paese estero non sempre èscontato e per evitare la doppia imposizione ènecessario chiarire la residenza fiscale del contribuente. Â
ISCRITTI ALL’AIRE, SCATTANO GLI ACCERTAMENTI
PHOTO CREDITS | THINKSTOCK