In sostanza, si èscelto di intervenire per modificare una norma, l’articolo 27 del decreto anticrisi varato alla fine dello scorso anno (D.L. 185/2008).
Quella norma stabilisce che per gli organi dell’Amministrazione Finanziaria èconsentito richiedere alla commissione tributaria provinciale l’iscrizione dell’ipoteca sui beni immobili del debitore nonchè l’eventuale sequestro conservativo dei suoi beni mobili e immobili nell’ipotesi che il soggetto sia considerabile “a rischioâ€, e cioèvi siano fondati motivi di ritenere che il debito rischi di restare insoluto a causa di potenziali comportamenti irregolari del contribuente, come l’intestazione della casa alla moglie o situazioni analoghe.
Questo èpossibile dopo la notificazione della cartella di pagamento al contribuente e, in caso di mancato pagamento, i provvedimenti adottati mantengono validità fino alla data di scadenza per il versamento degli importi iscritti a ruolo.
A quel punto, infatti, la palla passa all’agente della riscossione, che deve attivarsi a propria volta con i mezzi riconosciuti dalla legge per riscuotere coattivamente le somme richieste.
La modifica contenuta nell’emendamento punta ora a semplificare la vita a Equitalia: i provvedimenti di natura cautelare adottati ai sensi della procedura appena descritta manterranno pienamente la loro validità anche dopo la scadenza della cartella di pagamento; dunque, il concessionario della riscossione potrà avvalersene a propria volta senza dover compiere alcun atto particolare.