La causa non deve essere contraria alla legge, all’ordine pubblico e al buoncostume, e non va confusa con i motivi che spingono il singolo individuo a stipulare il contratto.
In genere, infatti, il motivo non assume particolare rilievo: se Tizio acquista un oggetto da Caio, per quest’ultimo non importa se intende tenerlo per sè o cederlo ad un’altra persona.
C’ perಠun’eccezione: se il motivo che ha spinto tutti i contraenti a stipulare l’atto èil medesimo ed èillecito, il contratto ènullo.
Perchè un contratto sia valido, normalmente, non occorrono forme particolari: nel nostro ordinamento, infatti, vige il principio generale della libertà di forma. Questa regola, perà², trova un’eccezione nell’art. 1350 cod.civ., che stabilisce (a pena di nullità ) per alcune tipologie di contratto la forma scritta: l’atto pubblico o la scrittura privata.
Il discorso riguarda alcuni beni le cui vicende sono considerate cosଠrilevanti da necessitare della forma scritta: i beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri (veicoli a motore, imbarcazioni, velivoli).
Tutti gli atti inerenti la proprietà su questi beni, o altri diritti reali (superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servità¹) sugli stessi, oppure diritti di godimento (per esempio, i contratti di locazione) di durata superiore ai nove anni necessitano della forma scritta.
Ma anche le parti possono accordarsi per imporre una forma particolare a contratti altrimenti privi di vincoli legali. Questo avviene, ad esempio, quando una clausola stabilisce che eventuali modifiche al contratto sono possibili solo se stipulate in forma scritta.