Abbiamo descritto l’ipotesi in cui le società quotate affidatarie possono mantenere il contratto in essere fino alla naturale scadenza: la condizione richiesta èche la quota pubblica della partecipazione scenda sotto il 30% entro il 31 dicembre 2012. Percià², laddove questa condizione non fosse rispettata, il contratto chiuderebbe automaticamente i battenti proprio in quella data.
L’affidamento èdestinato invece a cessare un anno prima (31 dicembre 2011) in tutte le ipotesi di affidamento in house oggi in corso, nonchè nelle situazioni in cui l’affidatario èuna società mista in cui il socio privato non assuma un ruolo operativo.
In tutte le restanti ipotesi, infine, i contratti in essere cesseranno la loro efficacia il 31 dicembre 2010.
Va detto che, ovviamente, laddove la naturale scadenza del contratto fosse antecedente alla data di cessazione “legale†corrispondente prevista dal decreto-legge, l’affidamento terminerà nella data prevista e si procederà immediatamente alla nuova gara applicando le regole comunitarie.
Sbirciando nel contenuto del decreto-legge, inoltre, troviamo una revisione delle norme relative all’intervento dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato.
L’aspetto pi๠interessante riguarda le situazioni in cui l’ente amministrativo decide di affidare il servizio ad una società in house; come si èaccennato, questa strada èpercorribile solo come extrema ratio, nell’impossibilità di seguire le vie ordinarie.
La legge stabilisce che deve essere offerta adeguata pubblicità dell’affidamento, e il Garante deve essere affidato preventivamente dei motivi di tale scelta. Se entro sessanta giorni l’Authority non muove alcuna obiezione, vale il principio del silenzio-assenso e l’affidamento in house puಠessere avviato senza problemi.