Tutte le società cooperative sono caratterizzate dallo scopo mutualistico, che le distingue dalle società di capitali. Se in queste ultime, infatti, la finalità dei soci èquella di ottenere profitti da ripartire fra loro, nelle cooperative si tende invece ad attribuire ai soci gli stessi beni e servizi prodotti dalla società ma a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato.
Inoltre, se la società chiude l’esercizio in attivo, l’utile puಠessere distribuito ma esclusivamente sotto forma di “ristorniâ€, in cui cioèle somme sono erogate a ciascun socio non in proporzione alla propria quota di capitale sociale bensଠin conformità alla quantità e qualità del lavoro prestato nella cooperativa stessa.
Già da molti anni, si considera perfettamente ammissibile che il fine mutualistico possa convivere con pi๠prosaiche finalità di profitto; ma nel 2003 si stabilirono dei paletti precisi, cosicchè solo le cooperative in cui la mutualità èprevalente godono della tutela tributaria.
In particolare, èstabilito che lo statuto imponga espressamente che la quota degli utili distribuibili sotto forma di ristorni non possa superare una soglia (pari al tasso di rendimento dei buoni postali fruttiferi incrementato del 2,5%) rispetto al capitale versato; inoltre, le riserve costituite nel patrimonio netto non possono essere mai distribuite; ancora: al momento della liquidazione della società il patrimonio residuo dev’essere destinato al “Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazioneâ€.
Infine, occorre che l’attività sia prestata prevalentemente verso i soci: per esempio, le vendite ai soci devono costituire almeno il 50% dei ricavi totali, oppure il lavoro prestato dai soci prevale su quello dei terzi.