L’Unione Europea ha emanato una direttiva per ridisegnare la materia, assicurando in particolare una certa sveltezza del sistema procedurale. Il Governo sta esaminando una bozza di decreto legislativo che recepisca le indicazioni europee: il decreto non èancora pronto, ma ormai sono noti i contenuti che presenterà .
Il ricorso potrà essere presentato entro trenta giorni dalla data dell’aggiudicazione della gara, e comporterà l’impossibilità per l’ente appaltante di procedere alla stipulazione del contratto fino a che la situazione non si sarà risolta.
Tuttavia, il ricorso dovrà essere presentato obbligatoriamente presso un organismo di mediazione che cercherà di trovare un accordo fra le parti, e solo se questo tentativo dovesse fallire si procederà giudizialmente.
In tal caso, la strada privilegiata sarà l’arbitrato: solo come extrema ratio, dunque, la palla passerà al TAR. I termini per il processo amministrativo, tuttavia, saranno drasticamente ridotti, con l’introduzione di un apposito rito abbreviato, e sarà espressamente esclusa l’ultima carta normalmente a disposizione del ricorrente in un procedimento amministrativo, e cioèil ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Inoltre, qualora il TAR arrivi ad una conclusione che sostanzialmente ricalchi la proposta del mediatore, colui che l’aveva ingiustificatamente rifiutata sarà condannato al pagamento delle spese processuali (un incentivo per chiudere la questione già davanti al mediatore).
L’aspetto pi๠rilevante, comunque, èun altro: al giudice amministrativo sarà consentito, qualora l’interesse pubblico lo richieda, di dar corso ugualmente all’appalto originario anche in caso di vittoria del ricorrente, riconoscendo a quest’ultimo un semplice risarcimento dei danni subiti.