La Snc si scioglie quando si verifica una delle seguenti cause: l’oggetto sociale èconseguito (per esempio, la Snc era nata per costruire un’opera edilizia ormai terminata) oppure diviene impossibile conseguirlo; la durata del contratto sociale ètrascorsa e non si èprovveduto alla sua proroga, nemmeno tacita; la società èfallita; il Governo o altra autorità ha imposto lo scioglimento; i soci sono divenuti uno solo (per morte, recesso o esclusione degli altri, o perchè ha acquistato le loro quote) ed entro sei mesi non sono ritornati in numero plurale; i soci stessi hanno deliberato lo scioglimento; si èverificata un’altra causa stabilita a suo tempo nell’atto costitutivo.
In merito alla delibera di scioglimento, va precisato che occorre l’unanimità dei soci, salvo che l’atto costitutivo non preveda soluzioni differenti.
Una volta verificata la causa di scioglimento, sugli amministratori incombe l’obbligo di non avviare nuovi affari, cosa che sarebbe incompatibile con la situazione corrente. I soci provvederanno invece a nominare i liquidatori, che subentreranno agli amministratori e procederanno alla liquidazione della società .
La liquidazione comporta: redigere l’inventario; trasformare in moneta tutte le attività dell’impresa; saldare tutti i debiti; distribuire il residuo ai soci in proporzione ai conferimenti (salvo diversa previsione nell’atto costitutivo); cancellare la Snc dal Registro delle Imprese.
Qualora l’attivo liquidato non sia sufficiente a saldare tutti i debiti, i soci dovranno pagare la differenza di tasca loro. In caso opposto, i liquidatori redigeranno un piano di riparto da inviare loro: se entro due mesi non lo impugnano, esso si intende approvato.
In caso di fallimento, infine, la liquidazione passerà per i binari giudiziari previsti dalla legge.