Si conferma ancora oggi, ad esempio, che il titolare del fondo servente puಠessere obbligato a sopportare determinati comportamenti messi in atto dal titolare del fondo dominante (“servit๠affermativeâ€) oppure ad astenersi da proprie azioni (“servit๠negativeâ€), ma mai gli si puಠimporre di esercitare date azioni in prima persona (“servitus in faciendo consistere nequitâ€).
Solitamente al proprietario del fondo servente spetta un indennizzo per l’onere patito, di ammontare concordato fra le parti o stabilito dal giudice secondo gli usi consolidati. Nulla, tuttavia, vieta alle parti di accordarsi per la concessione del diritto in via gratuita.
àˆ indispensabile che i fondi coinvolti siano fra loro confinanti, o comunque molto vicini: impensabile che il proprietario di un terreno nel Padovano possa imporre una servit๠ad un agricoltore del Foggiano.
Va anche ricordato come l’esistenza del diritto di servit๠sia strettamente connessa con i fondi interessati e non sia separabile da essi. Percià², il titolare del fondo dominante non puಠin alcun modo pensare di vendere tale diritto reale ad un terzo che non c’entra niente.
Sulla stessa falsariga, la sorte del diritto di servit๠segue strettamente le vicissitudini dei fondi su cui insiste. Se il proprietario del fondo dominante decide di rivenderlo o donarlo a terzi, oppure suo figlio lo eredita, anche il nuovo titolare godrà del medesimo diritto di servit๠prediale; discorso analogo si applica qualora il fondo venisse dato in comodato, locazione o usufrutto ad un terzo.
Chiaramente, problemi del tutto simili si presentano anche quando eventi analoghi si verificassero sul lato passivo del rapporto giuridico, e cioèpresso il fondo servente.