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Snc: funzioni, responsabilità  e cessazione degli amministratori

Che il potere di amministrazione sia affidato a tutti i soci, solo ad alcuni e/o ad estranei, si tratta ora di approfondire cosa compiono e cosa rischiano costoro una volta nominati.

La legge afferma che il rapporto fra soci e amministratori èregolato dalle norme del mandato: i primi sono dunque mandanti e i secondi mandatari. Ne consegue che gli amministratori abbiano diritto ad un compenso per la loro funzione (salvo espressa esclusione nell’atto costitutivo), poichè per legge il contratto di mandato si presume oneroso fino a prova contraria.


Fra gli obblighi di legge, gli amministratori sono tenuti alla redazione delle scritture contabili e a presentare un rendiconto annuale a tutti i soci privi del potere di amministrazione, oltre a fornire loro notizie e chiarimenti ogni qual volta sia necessario.

Sugli amministratori pesa anche una responsabilità  che ricade su di loro solidalmente e illimitatamente: sono infatti responsabili verso la società  in nome collettivo per l’adempimento degli obblighi che la legge o l’atto costitutivo gli affida, e dunque rispondono degli eventuali danni conseguenti a loro comportamenti dolosi o negligenti. Non ha alcun rilievo che l’amministrazione sia esercitata in forma disgiuntiva o congiuntiva; il singolo amministratore puà², comunque, sottrarsi a tale responsabilità  dimostrando di essere esente da colpe.

Il rapporto di amministrazione termina quando egli cessa di essere socio (se si esclude l’ammissibilità  di amministratori estranei) oppure in caso di revoca: le dimissioni, infatti, non sono espressamente contemplate dalla legge.


Quanto alla revoca, il codice prevede due ipotesi differenti: se l’amministratore ènominato nel contratto sociale èrevocabile solo per giusta causa (una situazione, cioà¨, che impedisce una serena prosecuzione del rapporto), mentre, se nominato con atto separato, èrevocabile anche senza giusta causa, purchè vi sia consenso unanime dei soci.