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Società  in nome collettivo (Snc)

La società  in nome collettivo (abbreviata con la sigla Snc) èuna delle tre tipologie di società  di persone previste dal nostro ordinamento: le altre due sono la società  semplice (Ss) e la società  in accomandita semplice (Sas).

La Snc èanche il genere di società  di persone pi๠diffuso in Italia; nonostante questo, il codice civile dedica molto pi๠spazio alla ben pi๠limitata società  semplice. Il codice, infatti, dedica decine di articoli al funzionamento della società  semplice, mentre per la Snc stabilisce soltanto una serie di norme particolari, prevedendo che, laddove non diversamente regolato, si applicano le medesime regole della Ss.


Per delineare dunque una guida alla disciplina delle Snc ènecessario fare la spola fra le norme specifiche di questa tipologia di società  e le norme della società  semplice ugualmente applicabili.

Ancora pi๠complesso, d’altronde, èricostruire la normativa applicabile alle Sas, considerando che si impiegano le stesse norme della Snc (incluse quelle derivate dalla Ss) salvo un gruppetto di articoli dedicati specificatamente alla società  in accomandita semplice.

In tutti i casi, èbene ricordare che le società  di persone si caratterizzano per essere la tipologia societaria pi๠adatta alle piccole realtà , nelle quali gli investimenti di capitali risultano complessivamente modesti e gli elementi pi๠importanti sono la fiducia e l’interrelazione reciproca fra i soci. Il cosiddetto “intuitus personae”, pertanto, èil fattore portante, sul quale finisce per essere imperniata l’intera disciplina della Snc.


Gli elementi della disciplina civilistica della Snc che andranno esaminati sono: la costituzione e il contenuto dell’atto costitutivo; l’iscrizione nel registro delle imprese e le conseguenze della mancata iscrizione; i rapporti con i terzi e le relative responsabilità ; le modifiche all’atto costitutivo e l’estinzione della società .