La legge italiana si pone con un raggio d’azione residuale: esistono infatti tre grandi tipologie di atti perseguiti (le intese, gli abusi di posizione dominante e le concentrazioni), e per tutti e tre i casi l’eventuale superamento di certi limiti fa scattare la competenza delle autorità antitrust dell’Unione Europea.
Per l’esattezza, per le prime due fattispecie la competenza ècomunitaria quando sono coinvolte – nel ruolo di attori o di vittime – imprese appartenenti a diversi Stati europei, mentre nell’ipotesi delle concentrazioni la competenza ècomunitaria quando le aziende interessate superano globalmente determinati requisiti dimensionali, indipendentemente dalla nazionalità .
In tutti i casi in cui la competenza non èattribuita agli organi comunitari, scende in campo l’amministrazione italiana, e precisamente l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Pensando al Garante, solitamente, lo si immagina come una persona fisica: in realtà , l’Authority èun organo collegiale composto da quattro membri nominati concordemente dai Presidenti delle due Camere. All’interno del collegio, poi, ènominato un presidente, carica oggi occupata dal professor Antonio Catricalà .
Istituita nel 1990, l’Authority èun organismo indipendente dagli altri poteri dello Stato e persegue i suoi obiettivi in assoluta autonomia, agendo d’ufficio o su istanza di parte (imprese danneggiate, associazioni di consumatori ecc.). Oltre ad interessarsi del tema della pubblicità ingannevole, il Garante ha competenza, appunto, sulle violazioni della libertà di concorrenza rientranti nelle tre grandi fattispecie indicate, secondo le modalità che vedremo.