Questo per non porre troppi paletti agli interventi del Garante: si èvoluto, cioà¨, evitare che una norma troppo dettagliata potesse togliere dalle competenze dell’Authority determinate situazioni concrete altrettanto rilevanti.
In questo senso, il termine “mercato nazionale†va inteso in misura ampia, sia in senso geografico che settoriale. àˆ il Garante a individuare liberamente quando la concorrenza in una sua “parte rilevante†èfalsata, cosଠcome èlo stesso Garante a valutare liberamente l’ultimo presupposto normativo: la violazione della concorrenza deve essere “consistenteâ€.
Un accordo fra due bar limitrofi per fissare prezzi comuni non sembra avere lo stesso peso del cartello fra i pastai recentemente sanzionato, ma èsolo il Garante che puಠdecidere se l’intesa anticoncorrenziale è“consistenteâ€.
Le tipologie di intese sono numerose: le imprese potrebbero accordarsi per uniformare i prezzi (normalmente ritoccandoli verso l’alto) per guadagnare di pi๠senza temere che il cliente si rivolga al concorrente; oppure potrebbero spartirsi il mercato per evitare di farsi male a vicenda (l’azienda Alfa puಠagire in Triveneto lasciando campo libero a Beta nel Sud e viceversa); o, ancora, potrebbero decidere di ridurre la produzione, per far lievitare i prezzi di mercato come conseguenza naturale. E tante altre ipotesi ancora.
Ma in alcune situazioni, le intese possono essere ritenute lecite e anzi benedette dal Garante: per esempio, quando si riesce a dimostrare che esse riescono a favorire la concorrenza anzichè ridurla, oppure quando emerge che per i consumatori derivano comunque dei benefici.