Non a caso, percià², il codice civile dedica oltre quaranta articoli all’usufrutto, cercando di prevedere tutte le possibili situazioni.
Il quadro che si presenta èil seguente. Il nudo proprietario ha l’obbligo di consegnare il bene all’usufruttuario ed acconsentire a che egli possa usufruirne come preferisce, nei limiti fissati dalla legge ed eventualmente dal contratto o dal testamento da cui il diritto puಠessere sorto; alla cessazione del diritto, ovviamente, l’usufruttuario ètenuto a restituire il bene.
In merito alla libera fruizione, va precisato che non solo l’usufruttuario puಠaffittare o prestare il bene o magari concederlo in sub-usufrutto, ma anche rivendere il suo diritto a chi lo volesse acquistare.
Nel corso degli anni, ricavi e oneri nascenti dal bene usufruito ricadono sull’usufruttuario. Per quanto riguarda la manutenzione, tuttavia, il sostenimento delle opere straordinarie ricade sul nudo proprietario.
L’usufrutto ègratuito: al nudo proprietario, dunque, non spetta alcun corrispettivo, che assomiglierebbe per molti versi ad un canone di locazione; su questo punto non èammesso stabilire patti contrari.
Nel momento in cui l’usufrutto cessa, l’usufruttuario ètenuto a portare via tutte le “addizioni†che ha apportato sul bene, purchè sia tecnicamente possibile. Potrà e dovrà , quindi, portare via l’arredamento da lui acquistato in un appartamento usufruito, mentre ovviamente non potrà portare via gli alberi da frutta piantati su un terreno.
L’usufruttuario, infine, avrà diritto ad un indennizzo da parte del nudo proprietario per tutti i miglioramenti apportati sul bene nonchè sul valore delle addizioni inseparabili.