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Vendite con e senza incanto dei beni pignorati (II)

asta-giudiziaria

Il termine “incanto” èsinonimo di asta: le vendite con incanto, cioà¨, altro non sono che le famose aste giudiziarie. Fissata una base d’asta, chiunque intenda partecipare deve depositare una cauzione pari almeno al 10% della stessa.

Anche in questo caso, a chi ha proposto l’offerta pi๠alta, il bene èaggiudicato provvisoriamente.
Ma quando si arriva all’aggiudicazione definitiva? Ci sono varie possibilità .


Innanzitutto, l’aggiudicatario ha dieci giorni di tempo per versare l’importo dell’offerta (detratto il valore della cauzione); se egli ottempera regolarmente, l’aggiudicazione diviene definitiva.
Se invece egli non paga quanto dovuto, l’aggiudicazione decade e il giudice fissa la data per un nuovo incanto; la cauzione èincamerata dalla procedura.


Esiste perಠanche un’altra ipotesi: nei famosi dieci giorni, qualunque terzo puಠfarsi avanti e proporre un’offerta migliorativa di quella dell’aggiudicazione, purchè pari ad almeno un quinto in pi๠della stessa.
In questo caso tutto torna in discussione, e si provvederà  ad un secondo incanto in cui la nuova offerta costituirà  la base d’asta.

I passaggi successivi sono sostanzialmente gli stessi già  descritti, salvo che i partecipanti devono ora versare una cauzione pari ad almeno il 20% della base d’asta, e non pi๠il 10%.
Un nuovo incanto, infine, èfissato anche quando il precedente èandato deserto: in questo caso la base d’asta sarà  ridotta del 25% pur di attirare partecipanti.

Se diverse aste consecutive, perà², hanno lasciato il bene tuttora invenduto, il giudice puಠscegliere una soluzione diversa: assegnarlo ad un creditore che si fa avanti spontaneamente in cambio di una somma ritenuta “giusta” (purchè altri creditori non si oppongano) oppure lasciarlo fino a tre anni in amministrazione giudiziaria, con l’idea di provare nuovamente a rimetterlo in vendita solo dopo una lunga pausa.