Il T.U., in particolare, descrive tre categorie di “vendite straordinarie†(saldi, liquidazioni, promozioni), tutte caratterizzate dal divieto di libertà assoluta per i negozianti: a fini di tutela della concorrenza, e soprattutto di quelle piccole realtà imprenditoriali che non potrebbero sopportare a lungo una battaglia sui prezzi, sono infatti fissati dei limiti precisi e delle salate sanzioni amministrative per chi li violasse.
I saldi, o pi๠correttamente, le “vendite di fine stagioneâ€, sono tipiche non di tutte le attività commerciali ma solo di alcune (abbigliamento e calzature, in particolare), con la finalità di rivendere a basso costo le merci in giacenza che rischiano di restare invendute o di deprezzarsi sensibilmente; il discorso puಠriguardare anche le profumerie o altri negozi i cui prodotti rischiano di andare fuori moda.
Le liquidazioni sono invece le cessioni di tutta o gran parte della merce esposta causate da eventi straordinari che le rendono ineludibili: la chiusura dell’attività , ad esempio, o lo spostamento altrove della sede, o la sottoposizione del negozio a lavori di ristrutturazione, o, ancora, la cessione dell’azienda. Possono avvenire in qualsiasi periodo dell’anno e durare il tempo necessario alla vendita di tutta la merce, ma èrichiesta una comunicazione preventiva al Comune, in cui informare l’ente della data d’inizio della liquidazione e della causa.
Ogni Regione, d’intesa con le associazioni rappresentative delle categorie interessate, stabilisce le date d’inizio e le durate dei saldi, nonchè fissare alcuni paletti sulle modalità di svolgimento e sulla loro pubblicizzazione. Altri vincoli, in genere meno onerosi, sono fissabili anche per le liquidazioni.