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Vendite sottocosto: regole generali

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Mentre le liquidazioni hanno una causa esterna alla dinamica concorrenziale e sono quindi trattate con una certa morbidezza dal legislatore, e i saldi hanno dei vincoli in pi๠ma che comunque ricadono su tutti i venditori in pari misura, la situazione pi๠complessa e suscettibile degli influssi maggiormente negativi sulla concorrenza èquella che deriva dalle “vendite sottocosto”: il termine già  spiega tutto sulla loro natura.

Esse vanno distinte dalla semplici vendite promozionali, in cui si offre uno sconto pi๠o meno sostanzioso su determinati prodotti (senza andare sottocosto), e che sono pressochè libere.


Sono uno strumento commerciale piuttosto insidioso, perchè tipicamente di appannaggio delle grandi aziende (si pensi ai supermercati) che in assenza di vincoli ne potrebbero approfittare per sbaragliare la concorrenza dei negozi di vicinato: un grande esercente, infatti, potrebbe permettersi di lavorare in perdita anche per molti mesi, se questo fosse sufficiente per far chiudere i piccoli avversari e ingigantire la propria fetta di mercato.


Per i motivi descritti, il legislatore stabilisce alcuni vincoli da rispettare, indicati nel dettaglio dal DPR 218/2001. Le regole in questione si dividono in obblighi generali da rispettare da parte di tutti gli esercenti e una serie di norme particolari con divieti o esenzioni previsti in situazioni specifiche.

Iniziamo dalle regole generali: èstabilito, innanzitutto, che la vendita sottocosto deve essere comunicata preventivamente al Comune almeno dieci giorni prima dell’inizio e avere una durata non superiore a dieci giorni (non includendo, perà², le domeniche e altri giorni di chiusura); si possono fissare fino a tre periodi nell’anno, con una distanza minima di venti giorni l’uno dall’altro (la prima vendita sottocosto dell’anno, perà², non èsoggetta a tale limite); inoltre, essa non puಠriguardare pi๠di cinquanta tipologie di prodotti.