Per esempio, nessun limite puಠriguardare le vendite che avvengono all’interno di una procedura giudiziale: si pensi, ad esempio, alla cessione dei beni di un’azienda fallita da parte del curatore.
Al contrario, un divieto assoluto di eseguire vendite sottocosto ricade su due categorie di esercenti: coloro che commerciano su aree pubbliche e i grandi distributori che dominano un certo settore merceologico nel territorio provinciale (esistono regole quantitative precise per individuare costoro).
Alcuni prodotti, invece, possono essere venduti sottocosto senza limitazioni particolari, o come minimo senza la preventiva comunicazione al Comune.
Si tratta: degli alimentari freschi e deperibili; degli alimentari cui manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla scadenza del termine minimo di conservazione; dei prodotti tipici di una determinata ricorrenza, quando essa sia ormai trascorsa (si pensi ai panettoni venduti a prezzi stracciati nel mese di gennaio); dei prodotti tecnologici ormai obsoleti o superati (musicassette o televisori a tubo catodico, per dirne due); prodotti non alimentari con lievi difetti, non tali da renderli inutilizzabili ma sufficienti a renderli invenduti senza una cospicua riduzione del prezzo.
àˆ inoltre consentito vendere sottocosto per festeggiare determinati momenti della vita aziendale: per esempio, l’apertura della sede; oppure i cinque anni dall’apertura, o i dieci, i quindici e cosଠvia; la riapertura dopo una chiusura dovuta a ristrutturazione; e altre ipotesi meno rilevanti.
Rimane da ricordare, infine, una regola che vale per tutte le ipotesi di vendita a prezzo ridotto (saldi, promozioni, liquidazioni, vendite sottocosto): a fini di trasparenza, il cartellino deve indicare sempre il prezzo originario, la percentuale dello sconto e il nuovo importo.