L’istituto previdenziale, in particolare, ha anzitutto premesso che la giurisprudenza di legittimità separa le due fattispecie, considerando il recesso dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova cosa ben diversa dal licenziamento dal rapporto definitivo, soprattutto in considerazione di quello che èl’obiettivo del periodo di prova, ovvero valutare le capacità lavorative del soggetto.
L’Inps ha inoltre sottolineato che la Corte Costituzionale ègiunta a negare che l’assunzione in prova sia equiparabile ad contratto definitivo, piuttosto il contratto di lavoro durante il periodo di prova deve essere considerato un contratto a tempo determinato.
Di conseguenza, ad esso devono riconnettersi tutti gli effetti tipici del contratto a termine, compreso il diritto al trattamento di cassa integrazione. Pertanto, coloro che non hanno superato il periodo di prova previsto possono rientrare nel programma di cassa integrazione salariale ed usufruire della relativa indennità , cosଠcome accade in caso di licenziamento ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato.