Tale coefficiente di rivalutazione, ricordiamo, serve a garantire un corretto adeguamento all’aumento del costo della vita della quota di TFR accantonata nel corso dell’anno e quindi non ancora sottoposta alla rivalutazione su base annua che viene effettuata al 31 dicembre di ogni anno.
A titolo di esempio citiamo l’potesi di un lavoratore dipendente che ha interrotto il suo rapporto di lavoro, durato all’incirca tre anni, il 20 dicembre 2012. In tal caso, dunque, la quota del TFR accantonata dal 1° gennaio 2012 al giorno della cessazione del rapporto di lavoro deve essere rivalutata mediante l’applicazione di un tasso fisso dell’1,50% e del suddetto coefficiente.
Al contrario, la quota accantonata nel corso degli anni precedenti ègià stata rivalutata al 31 dicembre di ciascun anno mediante l’applicazione di un tasso fisso pari all’1,50% annuo e di un tasso in misura variabile pari al 75,00% dell’aumento dell’indice di rivalutazione dei prezzi al consumo Istat rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Ne deriva quindi se non venisse determinato di mese in mese un coefficiente di rivalutazione del TFR, risulterebbero penalizzati coloro che interrompono un rapporto di lavoro nel corso di un anno solare.