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Conciliazione obbligatoria e licenziamento economico

In virt๠di quanto previsto dalla riforma del lavoro targata Fornero, a partire dal 18 luglio 2012 in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di carattere economico, ossia per ragioni inerenti all’attività  produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, scatta per le imprese con pi๠di 15 dipendenti l’obbligo di conciliazione dinanzi alla Direzione territoriale del lavoro.

In particolare, l’azienda deve anzitutto comunicare alla Dtl competente per territorio la volontà  di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, indicando i motivi e le eventuali misure che verranno adottare per favorire la ricollocazione del lavoratore nel mercato del lavoro.


Entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione, la Dtl provvede a convocare il datore di lavoro e il lavoratore per un incontro che si svolge davanti alla Commissione provinciale di conciliazione.

Nel caso in cui la conciliazione abbia esito negativo, l’azienda puಠprocedere al licenziamento del suo dipendente, il quale a sua volta puಠfare ricorso impugnando il licenziamento stesso. Se la conciliazione ha esito positivo, invece, le parti sottoscriveranno la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, inoltre il lavoratore avrà  diritto anche all’Aspi, fermo restando il posesso dei requisiti di carattere contributivo previsti, e al fine di facilitare il suo ricollocamento professionale potrà  essere affidato ad un’agenzia di somministrazione, di intermediazione o di supporto alla ricollocazione sul mercato.

Il tentativo di conciliazione, durante il quale le parti possono essere assistite da organizzazioni di rappresentanza, da un avvocato o da un consulente del lavoro, dura al massimo venti giorni e nel corso della procedura stessa, con la partecipazione attiva della commissione, il datore di lavoro e il dipendente procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso.