In altre parole, nei due casi sopra indicati deve essere seguita una procedura analoga a quella che fino a prima dell’entrata in vigore della riforma del lavoro era prevista in caso di dimissioni della lavoratrice in stato di gravidanza o durante il primo anno di vita del bambino.
Pi๠nel dettaglio, la nuova normativa prevede che le dimissioni debbano essere sempre convalidate presso la Direzione Territoriale del lavoro (Dtl) in tre casi: dimissioni della lavoratrice in gravidanza; dimissioni della lavoratrice o del lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino; dimissioni della lavoratrice o del lavoratore durante i primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento.
In tutti gli altri casi di dimissioni o di risoluzione consensuale del contratto di lavoro, la convalida puಠessere effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro oppure presso il centro per l’impiego competente. In alternativa la convalida puಠavvenire mediante una dichiarazione firmata dalla lavoratrice o dal lavoratore, in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro inviata tramite l’UniLav al Centro per l’Impiego.
Per quanto riguarda l’iter da seguire, il datore di lavoro che riceve le dimissioni provvede alla comunicazione telematica di cessazione del rapporto di lavoro al centro impiego ed entro 30 giorni invita il lavoratore alla sottoscrizione della suddetta comunicazione. Entro i successivi 7 giorni il lavoratore puಠrispondere all’invito e sottoscrivere la comunicazione oppure contestare le dimissioni offrendo le proprie prestazioni e chiedendo quindi di tornare a lavoro.