Lo stesso articolo, inoltre, al secondo comma stabilisce che non puಠessere annoverata tra le ipotesi di giusta causa il fallimento dell’imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda.
Le ipotesi che rientrano nella risoluzione del rapporto per giusta causa da parte del prestatore di lavoro sono state individuate della giurisprudenza e riguardano determinati casi, in particolare:
– un grave inadempimento del datore di lavoro, ovvero la mancata corresponsione della retribuzione dovuta, la mancata regolarizzazione della posizione contributiva del lavoratore, il mancato versamento dei contributi, la mancata predisposizione delle condizioni necessarie a garantire la salute e la serenità professionale del lavoratore in violazione dell’art. 2087 del codice civile, la mancata attuazione delle procedure stabilite dalla legge in caso di adibizione del lavoratore al lavoro notturno;
– diverse ipotesi di comportamento scorretto del datore di lavoro a danno del lavoratore, ovvero molestie sessuali, mobbing, offese o discriminazioni per ragioni di sesso, di razza o di religione, tentativi di coinvolgimento del lavoratore in attività illecite;
– variazioni delle condizioni aziendali a seguito della cessione dell’azienda stessa, affidamento di nuove mansioni prive di contenuto e lo spostamento del lavoratore in violazione dei principi stabiliti dall’art. 2103 del Codice Civile.
In caso di dimissioni per giusta causa il prestatore di lavoro ha diritto a ricevere l’indennità di mancato preavviso spettante in caso di licenziamento o di dimissioni senza preavviso.