In determinati casi, tuttavia, il lavoratore puಠnon dare il preavviso. Questa accade sostanzialmente in tre casi: durante il periodo di prova, quando il lavoratore e il datore di lavoro si accordano e stabiliscono che non ènecessario il periodo di preavviso e quando le dimissioni vengono presentate per giusta causa, intendendosi per tale una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto.
Ma cosa accade se non si verifica una di queste tre circostanze ma allo stesso tempo il lavoratore comunica le proprie dimissioni senza preavviso?
In questo caso il datore di lavoro ha diritto alla cosiddetta “indennità di mancato preavviso“, ossia a ricevere dal lavoratore una somma pari all’importo delle retribuzioni che sarebbero spettate per il periodo di preavviso in cui il lavoratore avrebbe dovuto lavorare (art. 2118, 2° comma c.c).
Stessa cosa accade nell’ipotesi inversa, ossia in caso di licenziamento, qualora il datore di lavoro licenzi uno dei suoi dipendenti senza concedergli il preavviso. La stessa indennità èdovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro (art. 2118, 3° comma c.c).
Ai fini del calcolo del periodo di preavviso non vengono conteggiati i giorni relativi ad eventuali assenze del lavoratore per malattia, infortunio, ferie o maternità . In questi casi, infatti, il periodo di preavviso riprende dal giorno in cui il dipendente rientra al lavoro.