L’offerta di conciliazione al lavoratore licenziato introdotta dal Jobs Act èobbligatoria nel caso in cui l’azienda proponga l’accordo al dipendente. Ecco quali sono i chiarimenti del ministero rispetto a questo caso specifico.Â
In una nota del Ministero del lavoro si spiega che comunicare l’offerta di conciliazione in caso di licenziamento di un dipendente èobbligatorio soltanto se èl’impresa che propone l’accordo. E rispetto alla comunicazione le indicazioni del ministero sono le seguenti:
I datori di lavoro possono effettuare tale comunicazione direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati cosଠindividuati dalla normativa vigente:
– i consulenti del lavoro, abilitati, ai sensi degli articoli 1, comma 1 e articolo 2, comma 1, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente. Prerequisito èl’iscrizione all’albo a norma dell’art. 9 della legge citata;
– gli avvocati e procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali, sempre secondo quanto previsto dalle norme citate alla lettera precedente. Per essi costituisce prerequisito l’iscrizione ai rispettivi albi e la comunicazione alla direzione del lavoro della provincia in cui esercitano la consulenza del lavoro;
– i servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane, nonchè delle piccole imprese, anche in forma cooperativa, che abbiano affidato l’esecuzione secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 4 della legge n. 12/1979 e successive modificazioni. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti delle predette associazioni;
– le associazioni di categoria delle imprese agricole, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9-bis, comma 6 della Legge 28 novembre 1996, n. 608; le altre associazioni di categoria dei datori di lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1 del Decreto Legislativo 11 dicembre 2002, n. 297;
– le agenzie per il lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, per l’invio del prospetto riguardante i propri dipendenti;
– i consorzi e gruppi di imprese, di cui all’art. 31 Dlgs. 276/2003, per conto di tutte le imprese del gruppo o consorziate, agendo come dei veri e propri intermediari.