In caso di licenziamenti effettuati durante questo periodo, infatti, grava sul datore di lavoro l’onere di provare che il licenziamento non ha nulla a che vedere con le nozze, in quanto deriva da una colpa grave della lavoratrice e che costituisce giusta causa di licenziamento, oppure dalla cessazione dell’attività dell’azienda di cui la lavoratrice èdipendente, dal termine della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta oppure dalla naturale scadenza del contratto di lavoro.
Al di fuori di queste ipotesi ci si trova di fonte ad un licenziamento illegittimo, in particolare una volta che sarà emesso il provvedimento che ne dichiara la nullità la lavoratrice avrà diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e alla retribuzione che le sarebbe spettata nel periodo intercorrente tra il licenziamento e il suo rientro al lavoro.
[LEGGI] ASSEGNO PER CONGEDO MATRIMONIALE
Una volta rientrata al lavoro, tuttavia, alla lavoratrice viene riconosciuto il diritto di rassegnare le dimissioni per giusta causa, nonchèil diritto a tutti i trattamenti previsti in tal caso. Anche in caso di dimissioni resta fermo il diritto a ricevere la retribuzione che le sarebbe spettata dal licenziamento e fino alla data del recesso. Il recesso per giusta causa, tuttavia, deve necessariamente essere esercitato entro dieci giorni dal ricevimento dell’invito a tornare al lavoro.
[LEGGI] PERMESSI E CONGEDI DEL LAVORATORE
Durante il periodo che intercorre tra la richiesta delle pubblicazioni e la data del matrimonio alla lavoratrice èconsentita la possibilità di dimettersi. Anche in questo caso, tuttavia, affinchè le sue dimissioni siano valide ènecessario che la lettera di dimissioni venga confermata entro un mese alla Direzione provinciale del lavoro.
Tali disposizioni di legge si applicano a favore delle lavoratrici dipendenti sia del settore privato che del settore pubblico, escluse quelle addette ai servizi familiari e domestici.