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Impugnazione contratto a termine

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 5240 del 2 aprile 2012 ha stabilito che l’apposizione illegittima di un termine ad un contratto di lavoro puಠessere impugnata dal lavoratore in qualunque momento.

Nel caso in esame, in particolare, la Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato da un lavoratore assunto con contratto a tempo determinato e che lamentava la nullità  della clausola mediante la quale era stato apposto un termine alla durata del contratto di lavoro e, di conseguenza, chiedeva la conversione del contratto a tempo indeterminato.

PERMESSI STUDIO LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO

Al contrario, la richiesta formulata dal lavoratore era stata rigettata sia dal Tribunale che dalla Corte di Apello, che a sostegno della loro decisione avevano argomentato tra le varie motivazioni anche l’eccessivo lasso di tempo intercorso tra la scadenza del contratto e la proposizione della domanda giudiziale, motivo che portava a considerare il rapporto di lavoro risolto per mutuo consenso.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E RIFORMA DEL LAVORO

La Corte di Cassazione ha invece spiegato che èconfigurabile la risoluzione del rapporto per mutuo consenso nel caso in cui la volontà  di porre fine al rapporto di lavoro sia accertata attraverso la manifestazione di una chiara, certa e comune volontà  delle parti a tal fine, sulla base di una valutazione del giudice di merito. Premesso questo, dunque, la Corte ha aggiunto che la semplice inerzia del lavoratore ad impugnare il licenziamento dopo la scadenza del contratto non èsufficiente a far ritenere il rapporto di lavoro risolto per mutuo consenso, in quanto non èconsiderato un comportamento tale da indicare la volontà  del lavoratore di rinunciate ad esercitare i suoi diritti, cosଠcome pure non sono considerate tali la mancata offerta della prestazione lavorativa e l’accettazione del tfr.